Allegato "A"  Repertorio n.97139                                                                                                       Raccolta n.16165

STATUTO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA A MUTUALITA' PREVALENTE

 

TITOLO I

 

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

 

ARTICOLO 1

E' costituita con sede nel Comune di Napoli, al corso San Giovanni a Teduccio n.849, la Società Cooperativa a responsabilità limitata a mutualità prevalente, denominata "TRESANA '99 SOCIETA' COOPERATIVA MEDICI DI MEDICINA GENERALE A R.L. (TRESANA '99)".

La Società Cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.

 

ARTICOLO 2

La Società Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 (duemila sessanta).

 

 

TITOLO II

 

ATTIVITA' MUTUALISTICA - OGGETTO

 

ARTICOLO 3

La societa' e' priva di finalita' speculative; essa intende far partecipare i soci ai benefici della mutualita', applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attivita' ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione e' concretamente impegnata.

 

ARTICOLO 4

La cooperativa si propone i seguenti scopi all'interno delle aree di intervento sociale proprie dell'assistenza sanitaria:

  1. a) la gestione eventuale di uno o piu' centri per la fornitura di servizi sanitari di medicina generale ed attivita' funzionali alla medicina generale da erogarsi da liberi professionisti in convenzione con il centro medesimo. Le prestazioni possono essere erogate sia in ambito libero professionale che in regime convenzionale, ove per tale regime si fa riferimento a contrattazione di categoria, nazionale, regionale e territoriale, nonche' a convenzioni locali con enti pubblici e/o privati quali Aziende ASL, Aziende Ospedaliere, Categorie Professionali, Enti mutualistici ed assicurativi, nonche' associazioni, circoli e sodalizi privati di altra natura;
  2. b) la gestione di servizi tecnici ed amministrativi agli studi dei soci;
  3. c) la fornitura agli associati di strumenti, tecnologie, metodologie finalizzate all'ottimizzazione delle attivita' di

medicina generale e di quanto previsto negli accordi collettivi nazionali dei medici di medicina generale in tema di medicina di ed in gruppo;

  1. d) l'organizzazione di prestazioni mediche infermieristiche, paramediche e domiciliari nei confronti degli assistiti dei soci;
  2. e) la convenzione con l'equipe mediche, appositamente costituite per l'organizzazione di prestazioni mediche, finalizzate alla reperibilita' notturna e festiva, nonche' per le sostituzioni e turnazioni dei soci;
  3. f) in particolare tra gli scopi sociali rientrano le sopraelencate attivita' e quant'altre nel tempo risultino funzionali ed idonee ad elevare qualitativamente l'attivita' della cooperativa tenuto conto del naturale sviluppo delle conoscenze scientifiche inerenti all'esercizio dell'arte medica;
  4. g) l'elaborazione di linee guida diagnostiche - terapeutiche - riabilitative per i soci;
  5. h) l'aggiornamento culturale e professionale e l'attivita' ricreativa dei soci;
  6. i) svolgere nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attivita' connessa o affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La societa' puo' compiere tutti gli atti necessari ed utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, inoltre:

1) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato italiano, dalla Regione e da Enti locali, nonche' i finanziamenti ed i contributi disposti da enti ed organismi pubblici e privati, interessati allo sviluppo della

cooperazione;

2) svolgere le attivita' connesse ed affini a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, con la

precisazione che l'eventuale attivita' finanziaria non sara' mai prevalente ne' si svolgera' nei confronti del pubblico, che la societa' non effettuera' attivita' di leasing e che si esclude espressamente che la stessa possa compiere attivita' di intermediazione immobiliare, e quindi a titolo esemplificativo, potra':

  1. a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese che svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie alle attivita' sociali;
  2. b) dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
  3. c) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci;
  4. d) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito per gli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative. Il potere decisionale per cio' che riguarda questo comma spetta sempre e soltanto alla assemblea dei soci;
  5. e) stimolare ai sensi dell'art. 12 della legge 17.2.1971 n.127, lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitati ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

 

ARTICOLO 5

L'Assemblea dei soci determinera' con regolamenti interni le modalita', le condizioni e le sanzioni per lo svolgimento delle attivita' connesse al conseguimento delle finalita' sociali.

Il regolamento relativo alle tipologie di rapporti di lavoro che saranno instaurati con i soci lavoratori dovra' essere redatto secondo le disposizioni dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n.142.

I regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci, sono da considerarsi vincolanti, per cui i soci sono tenuti alla loro stretta osservanza.

 

TITOLO II

 

AMMISSIONE SOCI - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

 

ARTICOLO 6

Possono essere soci esclusivamente le persone fisiche aventi qualifica di medico di medicina generale, nonche' elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Societa' Cooperativa.

L'ammissione di nuovi soci, oltre il limite numerico proporzionato all'attuazione concreta dei programmi di sviluppo determinati dall'Assemblea dei soci, e' subordinata all'ampliamento dell'attivita' sociale e, comunque, tali soci, se in possesso dei requisiti richiesti, saranno iscritti in apposito elenco separato e saranno via via chiamati, nell'ordine di presentazione della domanda, a partecipare attivamente ai diritti ed agli obblighi derivanti dalla loro effettiva ammissione a socio.

I soci sono obbligati:

  1. a) ad osservare lealmente le norme dello Statuto e dei regolamenti e le deliberazioni assunte dagli Organi Sociali in conformita' ai medesimi ed alla legge;
  2. b) a versare l'importo della quota di partecipazione sottoscritta e l'eventuale sovrapprezzo;
  3. c) a prestare la loro opera, in relazione alle capacita' professionali possedute, ovunque l'interesse obiettivo della Societa' Cooperativa lo richieda.

Ogni socio e' iscritto in un'apposita sezione del Libro soci in base all'appartenenza a ciascuna categoria (socio cooperatore e socio tecnico e/o amministrativo).

 

ARTICOLO 7

L'esercizio in proprio, da parte del socio, di imprese e/o di attivita' identiche, affini o complementari a quelle esercitate dalla Societa' Cooperativa, sia in forma individuale che in forma associata, e' incompatibile con la sussistenza del rapporto sociale salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci per casi specifici.

 

ARTICOLO 8

L'ammissione di un nuovo socio e' fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato.

La domanda di ammissione dovra' specificare:

- il cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;

- il possesso dei requisiti richiesti dal precedente art.6;

- di non avere interessi contrastanti o concorrenti con la Societa' Cooperativa;

- l'obbligo di osservare rigorosamente le norme del presente Statuto, dei Regolamenti e le deliberazioni sociali, nonche' di partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attivita' dell'impresa sociale a seconda delle necessita' della stessa.

La domanda dovra' essere corredata da:

-  certificati di nascita, residenza e cittadinanza;

-  l'attivita' svolta in relazione agli scopi sociali previsti

dallo statuto;

numero delle quote che intende sottoscrivere;

-  ogni altra notizia richiesta dall'organo amministrativo.

La documentazione di cui sopra potra' essere sostituita da autocertificazione ai sensi della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive integrazioni, modificazioni e regolamentazioni.

Alla domanda di ammissione deve essere allegato il versamento delle seguenti somme:

  1. a) l'importo della quota di partecipazione che si intende sottoscrivere;
  2. b) il sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta puo', entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

 

ARTICOLO 9

La qualita' di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

 

ARTICOLO 10

I soci possono recedere dalla societa' nei casi previsti dalla legge, nonche' ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.

Spetta all' organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione puo' proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la societa' proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

 

ARTICOLO 11

La decadenza e' pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilita' definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha facolta' di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di eta' pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilita', fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

 

ARTICOLO 12

L'esclusione sara' deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio:

  1. a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;
  2. b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;
  3. c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita' previste dall'articolo 8;
  4. d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio puo' proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovra' essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

 

ARTICOLO 13

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

 

ARTICOLO 14

I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualita' di soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 19 del presente statuto, e decurtate le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e la cui liquidazione avra' luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'organo amministrativo potra', quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la societa' ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in piu' rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

 

ARTICOLO 15

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalita' previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralita' di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

 

ARTICOLO 16

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sara' richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la societa' per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovra' rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della societa'.

 

 

TITOLO V

 

TRATTAMENTO DEI SOCI

 

ARTICOLO 17

Nei rapporti mutualistici sara' rispettato tra i soci il principio della parita' di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non puo' essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo e' approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

Il trattamento economico dei lavoratori dipendenti della cooperativa e' determinato con riferimento ai contratti collettivi vigenti per le mansioni effettivamente prestate in relazione all'esigenza dell'impresa sociale, fatte salve le competenze degli organi societari ed il riconosciuto carattere di interesse collettivo dell'attivita' sanitaria.

 

ARTICOLO 18

Il regolamento di cui all'articolo precedente puo' prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessita' di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermita', per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualita' analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

 

 

TITOLO VI

 

PATRIMONIO SOCIALE

 

ARTICOLO 19

Il patrimonio della societa' e' costituito:

  1. a) dal capitale sociale che e' variabile e formato da un numero illimitato di quote; nessun socio potra' avere una quota superiore ai limiti di legge;
  2. b) dalla riserva ordinaria formata con i residui annuali cui all'art.21;
  3. c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonche' da eventuali accantonamenti di utili;
  4. d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;
  5. e) da qualunque liberalita' che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

 

ARTICOLO 20

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, ne' essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art.2530 del c.c. e con le modalita' previste nel medesimo articolo.

 

ARTICOLO 21

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Il residuo attivo del bilancio, cioe' quanto rimane dopo aver fatto le deduzioni di qualsiasi spesa ed impegno, sara' devoluto come segue:

  1. a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della societa' che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;
  2. b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

- per la restante parte al fondo mutualistico costituito ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n.59.

L'assemblea comunque:

  1. a) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
  2. b) non potra' distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
  3. c) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. 

 

 

TITOLO VII

 

ORGANI SOCIALI

 

ARTICOLO 22

Sono organi della societa':

  1. a) l'assemblea dei soci;
  2. b) il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico;
  3. c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorieta'.

 

ARTICOLO 23

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il socio puo' farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore ne' sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non puo' rappresentare piu' di 3 (tre) soci.

Il socio imprenditore individuale puo' farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'entita' della quota di partecipazione sottoscritta ed effettivamente versata.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonche' da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

La convocazione puo' essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E-mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicita', la cooperativa puo' curare che l'avviso di convocazione venga effettuato mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalita' l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

L'Organo Amministrativo potra', a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicita' diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

 

ARTICOLO 24

L'assemblea:

1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;

2) procede alla nomina delle cariche sociali;

3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attivita' collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;

4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;

5) delibera sulle responsabilita' degli Amministratori e dei Sindaci;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora a giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della societa', essa potra' essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, con le maggioranze di legge, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo piu' semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

 

ARTICOLO 25

In prima convocazione, l'assemblea e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la meta' piu' uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e aventi diritto al voto.

La seconda convocazione deve aver luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima.

 

ARTICOLO 26

Per le votazioni si procedera' normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

 

ARTICOLO 27

L'assemblea e' presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa, o dal Presidente del Consiglio d' Amministrazione o dall'amministratore unico.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell' assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

 

Articolo 28

- ORGANO AMMINISTRATIVO -

L'amministrazione della societa' e' affidata alternativamente, a scelta dell'assemblea, o ad un amministratore unico o ad un consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione e' composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette eletti dall'assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione nella prima riunione elegge nel suo seno il presidente. Funge da segretario un consigliere oppure una persona estranea appositamente delegata.

Gli amministratori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzioni e   ricevono i compensi stabiliti dall'assemblea all'atto della nomina.

Il consiglio di amministrazione puo' delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto dal presidente, da un vice presidente e da un consigliere o da uno o piu' dei suoi membri determinando il limite della delega.

Il consiglio inoltre puo' istituire comitati tecnici stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi.

La firma e la rappresentanza sociale sono affidate al presidente e, nel caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente e, nei limiti stabiliti dalla delega ed anche disgiuntamente, al consigliere delegato.

Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente o dietro domanda motivata di almeno i due terzi dei consiglieri o dal collegio sindacale. La convocazione e' fatta a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma o raccomandata a mano, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze si ritengono valide quando interviene la maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. Il consigliere direttamente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parita' di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Il consigliere che senza motivo manca a piu' di tre sedute consecutive e' considerato decaduto.

Il Consiglio di amministrazione provvede in conformita' delle leggi e dello statuto all'amministrazione della cooperativa compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'assemblea.

Piu' particolarmente:

  1. a) redige e propone all'assemblea regolamenti esecutivi, relativi all'applicazione del presente statuto;
  2. b) nomina il direttore e provvede alla regolamentazione dello stato giuridico e del trattamento economico;
  3. c) ratifica e revoca le nomine, determina il trattamento e lo stato giuridico dei dipendenti della cooperativa, ne disciplina il lavoro e, dove occorre, determina le cauzioni da prestare;
  4. d) indirizza e sorveglia tutte le attivita' sociali e propone all'assemblea modifiche delle stesse, compila i bilanci e le relazioni annuali all'assemblea e ne propone i dividendi;
  5. e) transige e compromette, muove e sostiene liti e recede, offre, deferisce ed accetta giuramenti, nomina direttori tecnici, direttori amministrativi, procuratori speciali, fissandone attribuzioni e compensi, accorda pegni ed ipoteche, contrae prestiti e fideiussioni passive, fissa i saggi di interessi su depositi e prestiti, accetta iscrizioni, postergazioni, riduzioni, surroghe, cancellazioni ed annotazioni di svincolo o vincolo, traslazioni ed altra dichiarazione di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari;
  6. f) si pronuncia sull'ammissione e sul recesso, decadenza ed

esclusione dei soci;

  1. g) sempre nei limiti stabiliti dall'assemblea, delibera sulla concessione dei prestiti ai soci, vigilandone la destinazione e la puntuale restituzione e provvede in genere al collocamento dei fondi disponibili;
  2. h) per l'attuazione delle finalita' sociali, di cui all'art.4 del  presente statuto ed entro i limiti stabiliti dall'assemblea, determina l'acquisto di merci e servizi necessari all'attivita' della cooperativa, fissa il prezzo di lavori e servizi da farsi alla cooperativa e dalla cooperativa a terzi, cura il collocamento dei servizi prodotti sui mercati, la stipulazione di contratti con ditte ed imprese per acquisti e forniture o per esecuzioni di lavori ed opere e stabilisce il prezzo;
  3. i) cura la pubblicazione del bilancio, del conto profitti e perdite, nonche' delle relazioni del consiglio e dei sindaci, compie in genere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che dal presente statuto non siano espressamente riservati all'assemblea;
  4. l) ha facolta' di determinare contributi generali e speciali a carico dei soci della cooperativa in relazione ai servizi per essi svolti dalla cooperativa, contributi che verranno poi sottoposti all'approvazione dei soci.

L'assemblea ha facolta' in qualunque tempo di sostituire al Consiglio di Amministrazione un amministratore unico ed a quest'ultimo un Consiglio di Amministrazione.

All'Amministratore Unico competeranno tutti i poteri e gli obblighi e si applicheranno le norme previste nel presente statuto per il consiglio di amministrazione e per il Presidente; all'Amministratore Unico spettano pertanto tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonche' la rappresentanza sociale.

In ogni caso non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

 

ARTICOLO 29

Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorieta', si comporra' di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sara' nominato dall'assemblea. La nomina dovra' avvenire rispettando il dettato legislativo.

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

 

ARTICOLO 30

Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della societa', vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovra' compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'organo amministrativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

 

 

TITOLO VIII

 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

 

ARTICOLO 31

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della societa' ai sensi dell'art. 2545 duodecies C.C., dovra' procedere alla nomina di uno o piu' liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

 

 

 

TITOLO IX

 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

 

ARTICOLO 32

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la societa', anche se promosse da amministratori e sindaci o revisori (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte piu' diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la societa'.

L'arbitro decidera' entro novanta giorni dalla nomina, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalita' di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.

L'Arbitro stabilira' a chi fara' carico o le eventuali modalita' di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

 

 

TITOLO X

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

ARTICOLO 33

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo Amministrativo potra' elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

 

ARTICOLO 34

Per quanto non e' previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

Firmato:

Benedetto Enrico

Filippo Improta notaio (impronta del sigillo)

E' copia conforme all'originale, firmato come per legge, che si rilascia per uso consentito.

Napoli, otto luglio duemila sedici

 

 

 

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