Il DDL Gelli recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, è legge (legge 8 marzo 2017 n.24, pubblicata su G.U. n. 64 del 17/03/2017).

Le principali novità previste dal te, sto sono:

Aderenza alle linee guida

Saranno stilate da società scientifiche ed istituti di ricerca accreditati presso il ministero della Salute, inserite nel Sistema Nazionale per le linee guida (Snlg).  

La responsabilità penale del medico

Il testo prevede l'inserimento dell'art. 590-ter nel codice penale, in base al quale l'esercente la professione sanitaria che provoca la morte o la lesione personale del paziente a causa della sua imperizia risponde dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose solo in caso di colpa grave. Tale colpa però viene esclusa quando il medico agisce nel rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida.

La responsabilità civile

Sul fronte civile viene istituito un doppio binario, in cui la responsabilità è contrattuale per le strutture sanitarie pubbliche e private, ed extracontrattuale invece per i medici, sia in servizio presso le strutture sanitarie pubbliche o private, che in rapporto convenzionale con il SSN. La responsabilità di tipo extracontrattuale comporta di conseguenza l'inversione dell'onere della prova (a carico del paziente) e la riduzione della prescrizione da 10 a 5 anni.

L'azione di rivalsa

L'azione di rivalsa nei confronti del medico potrà essere esercitata solo per dolo o colpa grave e va esercitata dal giudice ordinario (escluso il possibile intervento della Corte dei Conti).

La conciliazione obbligatoria

L'art. 8 istituisce il tentativo obbligatorio di conciliazione, ex art. 696-bis c.p.c., da esperire prima dell'avvio di qualunque procedimento, attraverso l'azione tecnico-preventiva di un perito.

Obbligo di assicurazione per tutti

Un decreto ministeriale stabilirà per tutti (ASL, strutture, enti privati) i requisiti minimi e le garanzie per le polizze assicurative, oltre alle modalità di vigilanza.

Fondo di garanzia per i danneggiati

All'articolo 13 viene istituito un Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria presso la Consap, teso a risarcire i danni provocati da responsabilità sanitaria quando gli importi eccedano i massimali previsti dai contratti stipulati  o in caso di  insolvenza o di liquidazione coatta delle imprese assicuratrici.

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