PUBBLICATA IN G.U. LA NUOVA CONVENZIONE +++ Revisione del Catalogo Regionale delle Prestazioni Specialistiche Ambulatoriali in Normativa Sanitaria. +++ Comunicazioni del Presidente ed eventi in calendario riservati solo ai Soci e/o ai registrati.

  

 


EMERGENZA CORONAVIRUS

NUMERI UTILI

N° VERDE REGIONE CAMPANIA 800909699  
118   0817339112  
118 RICHIESTA TAMPONE   0817339112  
Dott.ssa ORTOLANI ROSANNA ASL NA1 Centro  

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Dott.ssa IANNUCCI PATRIZIA       U.O.S.D. ASL NA1 CENTRO DS 32 33 37185970 0812543718 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Dott. CASSESE PASQUALE U.O.S.D. ASL NA1 CENTRO DS 32  0812543730
Servizio Tutela Salute Comune Napoli   0817956756 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Dalla Commissione Fisco della Fimmg:

 

Esonero della fatturazione elettronica per i medici di medicina generale

La conversione in legge del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ha confermato quanto anticipato dalla scrivente Commissione Fisco in ordine all’esonero, limitatamente al periodo d’imposta 2019, dei Medici di Medicina Generale, dall’obbligo dell'emissione delle fatture elettroniche che, dal prossimo 1° gennaio 2019, vedrà coinvolti tutti gli operatori economici, imprese e professionisti (fatte salve specifiche eccezioni).
L’anzidetto esonero è disciplinato dall’art. 10-bis del citato decreto, rubricato “Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari” secondo cui “… per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, …, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica … con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema Tessera sanitaria”.
Le ragioni dell’esonero sono da ricercarsi, principalmente, nei dubbi espressi dal Garante per la protezione dei dati personali – Dr. Antonello Soro – nel Provvedimento del 15 novembre 2018, in cui è stato rappresentato che “… l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica, in particolare, anche delle operazioni B2C (business to consumer) … presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia dei dati personali”.
Nello specifico, secondo il Garante della privacy, l’Amministrazione finanziaria, nel progettare il nuovo adempimento, non avrebbe tenuto in debita considerazione i rischi che l’implementazione della fatturazione elettronica determina per i diritti e le libertà degli interessati, stante la carenza delle misure tecniche ed organizzative necessarie ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati.
A ciò si aggiunga che il predetto esonero consente di superare anche il divieto, sancito dall’art. 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000 – c.d. “Statuto dei diritti del contribuente” - per il quale “…al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche”.
Ed è noto che, per effetto della disposizione recata dall’art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 175 del 2014, ai Medici di Medicina Generale è già fatto obbligo, dal periodo di imposta 2015, di comunicare, al Sistema Tessera Sanitaria dell’Agenzia delle entrate (Ts), i dati relativi alle prestazioni erogate, al fine di consentire la predisposizione del Mod. 730 precompilato.
Ciò premesso, considerato che l’obbligo di trasmissione dei dati al sistema Ts non è stato abrogato, ove l’esonero non fosse stato disposto, il MMG sarebbe stato costretto, da un lato, ad inviare le fatture elettroniche al sistema di interscambio (SdI), e, dall’altro, a continuare a trasmettere i dati delle fatture emesse nei confronti dei privati al sistema Tessera Sanitaria.
Una duplicazione di dati inutile, oltre che dispendiosa, che mal si sarebbe conciliata con la tanto auspicata semplificazione degli adempimenti fiscali che, da qualche tempo, costituisce uno dei principali obiettivi dei governi che, fino ad oggi, si sono succeduti.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la scrivente Commissione Fisco, preso atto delle ragioni sottese all’esonero della fatturazione elettronica, rileva l’impossibilità per il MMG di avvalersi di siffatta metodologia di fatturazione anche in maniera assolutamente spontanea.
Conseguentemente, posto che l’esonero dalla fatturazione elettronica è disposto unicamente per le c.d. fatture attive – da cui vanno esclusi gli emolumenti percepiti dalle Aziende Sanitarie per le prestazioni rese in base all’Accordo Collettivo Nazionale (Risoluzione n. 98/E del 2015 dell’Agenzia delle entrate) – al MMG, limitatamente al periodo di imposta 2019, sarà fatto obbligo di gestire entrambi i sistemi di fatturazione : elettronica per gli acquisti e cartacea (tradizionale) per le prestazioni rese nei confronti di persone fisiche.  
Resta invece vigente l'obbligo di fatturazione elettronica anche per il Medico di Medicina Generale, dal 1° Gennaio 2019, relativamente alle prestazioni effettuate nei confronti di Enti o contribuenti con Partita IVA.

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE PER I MMG

Fatture Attive

DESTINATARIO

OBBLIGHI

NOTE

Fatturazione verso le ASL per COMPENSI ACN

Nessun obbligo di emissione fattura elettronica.

Nessun obbligo di emissione di fattura cartacea.

Risoluzione Agenzia Entrate N.98/E - 2015

Fatturazione Verso Privati (Assistiti: “consumatori finali” B2C)

Obbligo di emissione fattura elettronica (SEMPRE).

Obbligo di consegna fattura cartacea SOLO se richiesta.

Nel caso di indisponibilità di PEC o Codice del paziente lo spazio del CODICE ALFANUMERICO di 7 cifre andrà compilato con di 7 zeri.

Fatturazione Verso Strutture Sanitarie Private

Obbligo di emissione fattura elettronica.

Nei rapporti B2B (soggetti titolari di partita IVA)  è sempre obbligatoria emissione fattura elettronica.

Fatturazione Verso la Pubblica Amministrazione (ASL, Regione o altro)

Obbligo di emissione fattura elettronica.

Fanno eccezione tutte le ulteriori prestazioni che siano già inserite nello Statino prodotto dalle ASL (esempio Compensi per partecipazione a Comitati Aziendali).


Fatture Passive

SOGGETTO EMITTENTE

OBBLIGHI

NOTE

Tutti i soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica

Il MMG dovrà comunicare il proprio CODICE UNICO DESTINATARIO che dovrà essere riportato in tutte le fatture passive che il MMG riceverà nell’ambito della propria professione.
La deduzione dei costi sarà supportata da fatture elettroniche, tranne qualora il soggetto emittente rientri tra quelli esentati.

Si suggerisce di:
1) Evidenziare il proprio CODICE UNICO DESTINATARIO su propria carta intestata, sito web, ecc.
2) Richiedere presso gli esercizi commerciali sempre copia cartacea della fattura, in modo tale da poterla anticipare al proprio consulente fiscale che provvederà poi al riscontro documentale presso il SdI, oltre ad avere garanzia della effettiva trasmissione da parte del fornitore della fattura stessa.

 VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 2018-2019

Di seguito si riporta il testo della comunicazione da inviare a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indirizzato alla Farmacia dell'ASL NA1 Centro, dott.ssa Simona Creazzola, affinché venga assicurato il giusto quantitativo di dosi di vaccino tetravalente per i medici che partecipano attivamente alla campagna di prevenzione nei loro studi professionali.

Per ulteriori informazioni: dott.ssa Rosa Formicola (3331196034)

 

Gentile dott./dott.ssa farmacista,

 l’influenza rappresenta un serio problema di Sanità Pubblica e una rilevante fonte di costi diretti e indiretti per la gestione dei casi e delle complicanze.

Come sottolinea l’OMS, la vaccinazione rappresenta la forma di prevenzione disponibile più efficace per impedire/limitare i casi di influenza e le ospedalizzazioni, i decessi e le altre complicazioni ad essa associate1 e uno dei fattori determinanti per l’efficacia di un vaccino antinfluenzale è la corretta selezione dei ceppi virali in esso contenuti che corrispondono a quelli circolanti nel corso di una epidemia stagionale.  

Dal riemergere del lineage Victoria del virus B si sono verificati B-mismatch in USA ed in Europa in più del 50% delle stagioni 2-3, pertanto l’OMS ha ritenuto auspicabile promuovere la ricerca per formulare un vaccino tetravalente al fine di garantire maggiore efficacia. Un esempio di B-mismatch, in cui vi è stata una quasi totale mancata corrispondenza tra virus B circolante e virus B contenuto nel vaccino trivalente si è osservato nell’ultima stagione influenzale in Italia che si è tradotto in una aumentata incidenza di morbilità e mortalità.

È evidente che l'inclusione di entrambi i lineages B nel vaccino determina un vantaggio aprioristico rispetto al trivalente la cui entità dipenderà, sia dal livello di “mismatch” riscontrato anno per anno, sia dal fatto che entrambi i lineages possono co-circolare in misura significativa e non esiste possibilità di cross protezione.  

In considerazione del fatto che, per il quarto anno consecutivo, si è verificato il mis-match tra il ceppo circolante predominante dell’influenza B e il ceppo presente nel vaccino trivalente, il Centro Europeo per il controllo delle Malattie (ECDC) ha raccomandato ai Paesi Membri l’uso del vaccino quadrivalente. Pertanto, è da preferire a partire dai 6 mesi, l’utilizzo del QIV per l’immunizzazione dei bambini e degli adolescenti, degli operatori sanitari, degli addetti all’assistenza e degli adulti con condizioni di malattia cronica.

Facendo quindi riferimento alle raccomandazioni fatte dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Ministero della Salute, si fa richiesta di avere fin da subito la disponibilità totale del quantitativo richiesto di vaccino tetravalente per garantire la migliore protezione dal virus dell’influenza, ridurre la circolazione del virus e diminuire il più possibile le conseguenze e i costi ad esse associate6 . 

 

Bibliografia

  1. World Health Organization. Fact Sheet No 211 – Influenza (Seasonal). April 2009. Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/ (accessed December 2013.
  2. Update: Influenza Activity - United States and Worldwide, 1998-99 Season, and Composition of the 1999-2000 Influenza Vaccine. CDC MMWR 1999; 48: 374–378
  3. CDC. JAMA. 2012; 308: 8548)
  4. (McCullers JA. Hum VaccinImmunother 2012; 8 (1): 34-44
  5. Ambrose CS. Hum VaccinImmunother 2012; 8 (1): 81-88)
  6. 0016442-30/05/2018-DGPRE-DGPRE-P. Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2018-2019

 

Ed eccoci di nuovo impegnati in una scelta. Come sapete è necessario eleggere il Coordinatore delle nascenti Aggregazioni Funzionali Territoriali, progetto politico che dovrebbe migliorare l'assistenza territoriale. Se non altro ci costringe a riflettere sul nostro futuro di Medici di Famiglia; sì, forse sarebbe più giusto parlare di medici di famiglia e non in modo asettico ed impersonale di Medici di Medicina Generale, MMG, altra sigla da salvare forse solo per brevità nei discorsi, ma che non esprime in maniera compiuta ed efficace il ruolo delicato ed ancora imprescindibile dei medici a contatto con i pazienti nel loro ambiente, nella loro realtà lavorativa ed affettiva, con le loro ansie e le loro paure.

Ma che c'entrano queste considerazioni con le elezioni, con il nuovo che avanza e la tecnologia che vorrebbe sopraffarci e magari sostituirci con uno stupido PC? A parlarvi, stranamente, è uno cui la tecnologia piace da sempre, nel modo in cui questa può rendere le cose più semplici. Ed invece l'uomo, il medico è e sarà sempre indispensabile nella relazione con l'ammalato che talvolta desidera anche solo essere ascoltato. 

Ed allora anche in questa occasione penso che sia giusto riflettere sulla scelta che andiamo a fare indicando un nome per un ruolo da ricoprire; dietro ad un nome c'è una persona con il suo vissuto e quello che ha fatto. Personalmente non ho interessi personali da difendere, se non quelli della nostra categoria, che del resto sono già anche i miei. Inoltre credo che concettualmente sia giusto separare un ruolo politico, uno sindacale, uno cooperativistico; altrimenti si rischia di accentrare il tutto in una sola entità, con buona pace del contraddittorio, finendo di fatto in una egemonia dove non vi sarà più alcuna traccia di democrazia.

Per quanto mi riguarda, dopo l'autoesclusione del Presidente, il caro Enrico, per motivi che non discuto perchè personali, in ragione della collaborazione sincera, leale e proficua avuta in tutti questi anni con lui e con chi ha voluto prestare liberamente la sua opera per la Coop, quello che ho fatto è noto a tutti. Ritengo quindi doveroso continuare ad impegnarmi attivamente per gli interessi nostri, della Medicina e del paziente, mentre sarebbe un non senso disimpegnarmi proprio adesso. Ma per farlo ho bisogno del vostro consenso, che spero sia ampio, per avere maggiore rappresentatività, responsabilizazzione ed avere una voce indipendente.

Se tutto ciò non dovesse avvenire, non cambierà certamente la mia vita. Continuerò ad avere il mio ruolo definito, nella certezza che il mio impegno non verrà comunque meno.

Giovanni Paudice

 

Nel frattempo, dopo le chiacchiere, i fatti. Chi ha bisogno di scaricare la scheda elettorale può farlo:  clicca qui

PRIVACY: pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4-9-2018 il decreto applicativo alla nuova legge Europea

Il decreto governativo, anziché abrogare il codice della privacy del 2003, lo armonizza al nuovo regolamento europeo, ed ha prolungato l'esordio del GDPR al 21 agosto, anche se già da fine maggio bisogna aver adeguato le misure di sicurezza dei dati, rivisto le informative ed il registro dei trattamenti completando con i dati di titolare e incaricati.

Novità:

Il consenso- Il GDPR, rispetto al vecchio decreto 196/2003, consente di trattare senza consenso dell'interessato tutti i casi di diagnosi e cura. Viene differenziata “la comunicazione” dalla “diffusione” dei dati che è vietata. Non vi è obbligo di consenso al trattamento per i trapianti d'organo e tessuti e trasfusioni di sangue umano, per igiene e sicurezza sul lavoro, protezione civile, programmazione, gestione, controllo e valutazione sanitaria (inclusa la sorveglianza sulla spesa), vigilanza su sperimentazioni e farmacovigilanza, autorizzazione in commercio e importazione di medicinali e dispositivi medici, tutela sociale della maternità ed IVG, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili.

Le eccezioni - Il trattamento dei dati genetici e di spesa senza consenso è possibile solo in conformità a misure di garanzia periodicamente disposte dal Garante, inclusa cifratura e pseudonimizzazione dei dati personali.  

Privacy dei deceduti - I dati di pazienti deceduti possono essere attinti da chi ha un interesse proprio o a tutela dell'interessato, o per ragioni familiari da proteggere, ma non se l'interessato lo ha vietato con dichiarazione scritta all'ospedale. In questo caso, il divieto non può però pregiudicare i diritti degli eredi o di titolari di interessi da difendere in giudizio.

Hacker - Nei trattamenti ad alto rischio di hackeraggio il Garante può imporre d'ufficio misure specifiche a garanzia dell'interessato che il titolare dovrà adottare.

leggi il testo del decreto attuativo

 

Ultim'ora

medico sanzionato dal Garante:

aveva fornito alla sostituta User e Id del pc

leggi la notizia

 

Aspettando nuovi traguardi nella stagione agonistica 

un omaggio per chi ci ha regalato emozioni uniche con gli autentici valori dello sport